Sezioni 1^ - 2^ Affari Civili Contenziosi
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Aggiornato al 23/07/2019

 

Per l'elenco nominativo dei Giudici assegnati a ciascun settore consulta:

 Organigramma della Giurisdizione

Elenco nominativo dei giudici

 

PRIMA SEZIONE CIVILE

(AFFARI CIVILI CONTENZIOSI, ESECUZIONI IMMOBILIARI,

MOBILIARI, FALLIMENTI E VOLONTARIA GIURISDIZIONE)

 

 

PRESIDENTE 1^ SEZIONE CIVILE ► Giuseppe Campagna

  

SECONDA SEZIONE CIVILE

(AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E ALTRE MATERIE

NON ASSEGNATI ALLA PRIMA SEZIONE CIVILE)

In sintesi, le materie di competenza in generale della Seconda Sezione Civile sono le seguenti: giudizi di responsabilità  dei magistrati ex lege n. 117 del 1988; opposizioni ad ordinanze ingiunzione ex lege 689 del 1981 che non rientrano nella competenza delle altre sezioni civili; appelli alle sentenze dei giudici di pace; prove delegate; decreti ingiuntivi e relative opposizioni, i procedimenti cautelari in materia possessoria  ed i relativi reclami ex art 669 terdecies cpc; tutte le restanti materie non assegnate alla Prima Sezione.

Sul punto si precisa che:

  • sono a carico della Prima Sezione Civile i procedimenti aventi ad oggetto il fermo amministrativo ed iscrizioni ipotecarie; nonché i ricorsi introdotti ex art. 702 bis cpc in materia di liquidazioni dei procuratori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
  • i procedimenti cautelari  ex art 700 cpc, sono ripartiti fra la Seconda e la Prima Sezione Civile, in ragione di 8 per la 1^ e 4 per la 2^;
  • la Seconda Sezione è competente in via esclusiva per le cause possessorie, la Prima Sezione in via esclusiva per i sequestri cautelari civili;
  • i procedimenti di reclamo ex art 669 terdecies cpc avverso ordinanze cautelari sono attribuiti alla medesima Sezione che ha emesso il provvedimento reclamato;
  • sono attribuiti alla Seconda Sezione tutti i procedimenti di verificazione di scrittura privata, anche ove alla domanda principale di verificazione si accompagni la domanda di accertamento della validità del contratto o altra conseguente alla verificazione;

Ai fini della determinazione della materia, quindi della Sezione alla quale assegnare il processo, si dovrà fare riferimento alla domanda principale azionata e come tale indicata nell’atto introduttivo, senza considerare le successive domande variamente subordinate, condizionate o definite come secondarie (l’attribuzione non potrà cambiare neppure ove queste ultime, all’esito della precisazione ex art 183 cpc dovessero diventare “principali”).

La trasmissione per competenza tabellare dei fascicoli dalla seconda alla prima sezione potrà avvenire al più tardi con il provvedimento emesso dopo il deposito delle memorie difensive di cui al sesto comma articolo 183 cpc.

PRESIDENTE 2^ SEZIONE CIVILE ► ////

Per l'elenco nominativo del Personale assegnato a ciascun settore consulta: Organigramma dell’Amministrazione

Organigramma dell’Amministrazione

Elenco nominativo del Personale

 

Per i Contatti e l’Articolazione delle Cancellerie Giudiziarie vai alla seguente pagina:

Contatti
Peo / Pec / Tel
Referenti

 

Per la Dislocazione delle Cancellerie Giudiziarie, nonché delle Aule d’udienza, vai alla seguente pagina:

Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 

 

Attenzione

Avviso importante per gli Avvocati ed i Consulenti Tecnici d’Ufficio

L’invio di atti processuali (ricorsi, note, documentazione, istanze etc.) o di atti del CTU (consulenze tecniche, documentazione, istanze etc) deve avvenire esclusivamente all’interno del Processo Civile Telematico (PCT).

Pertanto, non ha alcun valore processuale l’invio di atti afferenti ad una causa civile (affari contenziosi, esecuzione, fallimenti, lavoro …) ad indirizzi di posta elettronica indicati in questo sito esclusivamente per lo scambio di atti di natura amministrativa.

Per informazioni sul Processo Civile Telematico (PCT) e sulle modalità di accesso, consultare il sito http://pst.giustizia.it/PST/ (schede pratiche - naviga per utente) o rivolgersi al proprio Ordine Professionale.

Si visualizzi, altresì, la seguente pagina del sito Trib.RC: Il Processo Civile Telematico

Attenzione

Avvertenza importante per Avvocati ed Enti: eliminazione dei fascicoli di parte in caso di omesso ritiro

Con provvedimento dell’8/9/2017 il Presidente del Tribunale, in applicazione dell’art. 2961 Codice Civile, invita gli Avvocati e gli Enti (parti abituali) a ritirare i propri fascicoli di parte, con avvertenza che, decorsi tre anni dalla definizione dei relativi affari processuali, si procederà alla eliminazione degli atti non ritirati con decorrenza dal 1° novembre 2017 e dal 1° febbraio 2018, rispettivamente per gli affari processuali definiti da oltre dieci anni e da oltre tre anni.

[Visualizza ALLEGATO_SETTORE_CIVILE_AVVISO_FASCICOLI DI PARTE]

 

Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:

Orario
di apertura al Pubblico

 

In merito all’orario di apertura al pubblico delle cancellerie civili si sottolinea, per  l’utenza non giuridicamente qualificata, quanto segue.

L’art. 155 c. p. c.  Computo dei termini – prevede la proroga di diritto dei termini in scadenza in giorno festivo al primo giorno seguente non festivo.


Per quanto attiene gli atti con computo dei termini a ritroso
(es. costituzione in giudizio) occorre, nel computo, tornare “indietro” nel calendario al primo giorno non festivo, ciò in base al dictum della sentenza nr. 14.767 del 30.6.2014 della Corte di Cassazione.


Si precisa che
, per disposizioni interne emanate nel marzo 2015, il personale di cancelleria provvede, nell’accettazione degli atti trasmessi per via telematica dopo la chiusura degli uffici giudiziari, a riportare, come data di accettazione, quella di invio dell’atto telematico per evitare, come evidenziato dagli stessi procuratori, che atti trasmessi entro il giorno di scadenza (con ricevuta di avvenuta consegna  inviata, in automatico dal sistema giustizia, entro la fine del giorno di scadenza, giusto quanto disposto in materia  di termini dal d.l. n.90/14 e relativa legge di conversione n. 144/2014 - art. 15 punto 2, sub b) appaiano invece,  a chi consulta il  fascicolo  telematico (magistrati e procuratori), depositati fuori termine con tutte le conseguenze di legge.


 

Il Contributo Unificato in materia di Affari Contenziosi Civili

Quanto agli importi del Contributo Unificato dovuto, nelle ipotesi di legge, per le iscrizioni a ruolo in materia di Affari Contenziosi Civili, si consulti la tabella di seguito indicata (salve modificazioni ex lege agli importi e/o alla normativa, successive all’ultimo aggiornamento della presente pagina web):

[Contributo Unificato - File PDF 554KB]

 

La nota di iscrizione a ruolo

Si ritiene utile rendere disponibili informazioni e approfondimenti in materia di nota di iscrizione a ruolo, con relativa modulistica, per gli Utenti giuridicamente non qualificati, nei casi in cui è possibile costituirsi in giudizio senza l’ausilio di un Avvocato (c.d. Procuratore).

[Visualizza ALLEGATO_SETTORE_CIVILE_NOTA_ISCRIZIONE_RUOLO]

 

Attenzione

In caso di omesso o parziale versamento di quanto dovuto per Contributo Unificato e/o Diritto Forfettizzato, la cancelleria provvederà a richiederne coattivamente il versamento o l’integrazione, con le modalità previste dall’art. 16 del TUSG 115/2002 sulle Spese di Giustizia, mediante iscrizione delle somme dovute a ruolo esattoriale.

L’omesso versamento di € 27,00 per diritto forfetizzato, quando dovuto, dà luogo al rifiuto dell’atto ai sensi dell’art. 285/4°c./TUSG, in caso di deposito cartaceo.

Inoltre, con disposizioni dirigenziali del 10/5/2017, diramate nell’ambito del Distretto Giudiziario mediante inoltro ai tre Ordini degli Avvocati di Locri, Palmi e Reggio Calabria, con nota presidenziale nr. 1355/2017 Prot. del 15/5/2017, la materia del deposito telematico e del pagamento tradizionale del Contributo Unificato e/o delle Anticipazioni Forfettarie è stata oggetto di un accurato approfondimento e conseguenti direttive alle cancellerie civili, in considerazione delle diverse circolari e note ministeriali sulle modalità di recupero.

In particolare, è stata ribadita l’attivazione della procedura di recupero quando non sia stata depositata in cancelleria la ricevuta di pagamento ai fini dell’annullamento (e conseguente allegazione al fascicolo processuale cartaceo), nell’ipotesi di invio scansionato del contrassegno o di altra ricevuta di pagamento che non assicuri l’univoca riconducibilità al procedimento (per omessa indicazione di idonea causale).

Pertanto, si avvisano gli Avvocati che, in caso di iscrizione a ruolo telematica e pagamento del Contributo Unificato e/o delle Anticipazioni Forfettarie tramite scansione della marca da bollo (oppure tramite ricevuta di pagamento con causale non indicata), il contrassegno o la ricevuta originali dovranno essere comunque depositati in cancelleria per consentirne l’annullamento e l’allegazione al fascicolo processuale cartaceo; in mancanza si procederà al recupero come per l’omesso versamento. 

Per conoscere i dettagli dell’approfondimento, si consulti il seguente pdf:

» Visualizza ALLEGATO_RECUPERO_CU_ANT.FORF._1355_15.5.2017


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