Sezione Tribunale del Riesame
Print Friendly and PDF

Aggiornato al 23/07/2019

SECONDA SEZIONE PENALE

(SEZIONE DEL RIESAME)

 

 

PRESIDENTE 2^ SEZIONE PENALE RIESAME ► Antonino Francesco Genovese

 

 

Per l'elenco nominativo dei Giudici assegnati a ciascun settore consulta:

Organigramma della Giurisdizione

Elenco nominativo dei giudici




Il RIESAME è un mezzo d'impugnazione concesso al destinatario di una misura cautelare coercitiva (personale o reale) e al suo difensore, finalizzato a che un nuovo Giudice (trattasi di un Collegio, costituito da un Presidente e da due Giudici a latere), indipendente dal primo, riesamini l'ordinanza restrittiva sia nella legittimità che nel merito.

L'organo competente è il c.d. Tribunale del Riesame, costituito presso il Tribunale del capoluogo del Distretto di Corte d'appello, quale il Tribunale di Reggio Calabria che, pertanto, ha competenza sulle misure cautelari personali e reali emesse nell’ambito dell’intero Distretto Giudiziario.

 

Coordinatore delle Cancellerie Giudiziarie della Sezione del Riesame è la D.ssa Elicia Maria Falsone (direttore amministrativo, tel. 0965.857.7942, c/o stanza torre due sx / 5°piano).

 

Per l'elenco nominativo del Personale assegnato a ciascun settore consulta:

 Organigramma dell’Amministrazione

Organigramma dell’Amministrazione

Elenco nominativo del Personale

 

Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:

Orario
di apertura al Pubblico

 

 

Per i Contatti e l’Articolazione delle Cancellerie Giudiziarie vai alla seguente pagina:

Contatti
Peo / Pec / Tel
Referenti

 

Per la Dislocazione delle Cancellerie Giudiziarie, nonché delle Aule d’udienza, vai alla seguente pagina:

Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 



È utile sapere che … …
    

Le misure cautelari, sia personali che reali (sequestri di beni), sono impugnabili con il mezzo del riesame o dell’appello; Il riesame consiste nel mezzo di impugnazione avverso le ordinanze cautelari applicative di misure coercitive custodiali (arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, in luogo di cura) e non custodiali (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla PG, divieto o obbligo di dimora).

Avverso le misure interdittive (sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali) è esperibile sempre e solo il residuale mezzo dell’appello; inoltre, non sono soggette a riesame, ma ad appello, le ordinanze che modificano, sostituiscono, estinguono (mediante revoca) o ripristinano misure in precedenza già applicate.

Legittimata a richiedere il riesame è unicamente la difesa (imputato e difensore), in quanto unica titolare dell’interesse a dolersi dell’ordinanza applicativa della misura; il PM può, invece, proporre appello avverso ordinanze del GIP che rigettano o accolgono parzialmente le sue richieste.

Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del Pubblico Ministero; il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura; la richiesta di riesame non necessita l’enunciazione dei motivi a sostegno (a differenza dell’appello che va, invece, motivato); l'imputato può chiedere di comparire personalmente e può, anche a mezzo del suo difensore, enunciare nuovi motivi davanti al Collegio del riesame.

Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il Tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del Giudice che ha emesso l'ordinanza; entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il Tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame; il Tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

Fuori dei casi in cui è ammesso il riesame, il Pubblico Ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello, enunciandone contestualmente i motivi; il Tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

Contro le decisioni emesse a seguito riesame o appello, il P.M., l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

Entro dieci giorni decorrenti come sopra, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva; la proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

Le impugnazioni avverso il decreto di sequestro preventivo di beni possono essere esperite anche dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione, persone che possono essere diverse dall’indagato/imputato.


Print Friendly and PDF