Oblazione: notizie utili
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Aggiornato al 30/9/2015

Si ritiene utile fornire alcune nozioni elementari sulle Fasi GIP e GUP (particolarmente complesse) previste dal vigente Codice di Procedura Penale, poiché nell’ambito del Settore Penale frequenti sono gli accessi di Cittadini diretti interessati per informazioni e chiarimenti e, pertanto, l’Utenza alla quale in tale sede ci si rivolge non è quella giuridicamente qualificata.

 

La ratio dell’oblazione è rinvenibile nella convenienza di definire con sollecitudine giudizi di minimo rilievo, con risparmio di energie e di spese ed, infatti, l’oblazione è ammissibile solo per illeciti di lieve gravità, quali contravvenzioni punite con la sola ammenda (mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa) e contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda (mediante il pagamento di una somma, a titolo di sanzione amministrativa, pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa), oltre le spese processuali; in entrambi i casi il pagamento estingue il reato.

La domanda di oblazione può essere presentata personalmente dall’indagato/imputato, oppure a mezzo del proprio difensore (che non deve essere più necessariamente munito di procura speciale); infatti, in forza di una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n°47923/2009, depositata il 15/12/2009), non è più necessaria la procura speciale per il difensore dell’imputato che formuli l’istanza nel suo interesse, essendo il pagamento (e non la domanda di ammissione) a produrre l’effetto estintivo del reato; anzi, l’imputato può non solo togliere effetto alla dichiarazione espressa dal suo legale, ma può soprattutto decidere di non effettuare il pagamento, optando per la prosecuzione del procedimento.

Quando la domanda di oblazione viene proposta nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero trasmette gli atti del procedimento al G.I.P., che provvede con ordinanza.

Il Pubblico Ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere e di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.

Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato dal P.M. l'avviso di cui sopra, il Giudice, con il decreto penale di condanna, avverte l’imputato della relativa facoltà; entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale, l’imputato con l’atto di opposizione può richiedere al Giudice di esser ammesso all’oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra, presentando apposita istanza all’Ufficio del G.I.P.

In caso di presentazione della domanda di oblazione, il Giudice se respinge la richiesta pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al P.M.; altrimenti ammette all'oblazione con ordinanza e fissa la somma da versare entro un termine, dandone avviso all’interessato, il quale deve provvedere a ritirare in cancelleria la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa (€ 80,00), nonché le altre spese processuali ripetibili per intero (es. spese di custodia onerosa beni presso terzi), i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento.

Il pagamento viene effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate), presso uno dei seguenti sportelli: Concessionario, Ufficio Postale, oppure Banca/Istituto di credito.

Una volta eseguito il versamento, l’interessato deve depositare presso la cancelleria del Giudice titolare una delle copie del modello F23, con la data di accettazione e il timbro dell’ente presso il quale è stato eseguito il pagamento.

Il Giudice, avuta prova dell’effettivo pagamento, se risulta già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (quest’ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiederà al G.I.P. l’archiviazione del procedimento).

A titolo esemplificativo, si allega un modello di richiesta di ammissione all’oblazione:

[Visualizza allegato domanda di oblazione]

Si allega, altresì, Modello F23 e una nota esplicativa sulle modalità di compilazione del Modello F23:

[Visualizza allegato  istruzioni compilazione F23 per pagamento oblazione]

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f23/modello+f23

[Visualizza allegato Agenzia Entrate mod. F23 digitale]

[Visualizza allegato Agenzia ENtrate mod. F23 non digitale]

[Visualizza allegato Agenzia Entrate istruzioni mod. F23]

Per saperne di più … …      [Visualizza allegato oblazione]

 

 


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