La Difesa d'Ufficio nel Processo Penale
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Aggiornato al 13/6/2016



Nel processo penale l'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia
; la nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata; la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le predette forme.
 

L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un Avvocato che ha dato la disponibilità ad assumere le difese d’ufficio, individuato nell'ambito degli iscritti in un apposito elenco, detto Elenco Unico Nazionale Difese d’Ufficio, di cui la tenuta e l’aggiornamento sono demandate al Consiglio Nazionale Forense. 

 

Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore come sopra individuato; al difensore d’ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata come sopra.

Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio, nominato secondo le predette modalità, non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile; analogamente procedono il pubblico ministero e la polizia giudiziaria nelle medesime circostanze, salva nei casi di urgenza la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza; nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco dei difensori d’ufficio; al sostituto del difensore d’ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata come sopra.

Il difensore d’ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo; il difensore d’ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione.
Il difensore d’ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.
Il nominativo del difensore d’ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.



È utile sapere che … … 
 

Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore d’ufficio è in ogni caso retribuita, nel senso che l’indagato o imputato (o condannato) è tenuto a corrispondere al difensore assegnatogli d’ufficio l’onorario e le spese sostenute.
Qualora ciò non avvenga, il difensore d’ufficio intraprende le procedure per il recupero dei crediti professionali vantati nei confronti dell’inadempiente; tali procedure sono esenti da bolli, imposte e spese.
In caso di esito negativo, se il difensore d’ufficio dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio sono liquidati dal giudice e provvisoriamente anticipati dall’Erario, nella misura e con le modalità previste per i difensori del patrocinio a spese dello Stato; è ammessa la medesima opposizione prevista per il menzionato patrocinio.
Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nel senso che le somme anticipate al difensore d’ufficio saranno poste a carico del difeso insolvente nei casi di legge, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede e ottiene l'ammissione al patrocinio.
Analogo trattamento è previsto anche nell’ipotesi in cui l’indagato o imputato (o condannato) si renda irreperibile: l'onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio sono liquidati dal giudice e provvisoriamente anticipati dall’Erario, nella misura e con le modalità previste per i difensori del patrocinio a spese dello Stato; è ammessa la medesima opposizione prevista per il menzionato patrocinio; lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

 

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica anche al difensore di collaboratore di giustizia: l'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione sono liquidati dal giudice nella misura e con le modalità previste per i difensori del patrocinio a spese dello Stato; è ammessa la medesima opposizione prevista per il menzionato patrocinio; tuttavia, nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita (in deroga a quanto previsto per il difensore del patrocinio iscritto nell’albo di un distretto diverso).

Per la normativa richiamata in materia di Patrocinio a spese dello Stato consulta le seguenti pagine informative:

» Il Patrocinio a spese dello Stato in materia penale

» Ufficio Unico Spese di Giustizia Anticipate

L’Elenco Unico Nazionale delle Difese d’Ufficio

I Consigli Circondariali degli Ordini degli Avvocati di ciascun Distretto di Corte d'appello predispongono l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'Elenco Unico Nazionale delle Difese d’Ufficio, ai fini della nomina a difensore d’ufficio su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria.

Il Consiglio Nazionale Forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità; predispone e aggiorna, altresì, con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio.

L'inserimento in tale elenco è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;

b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La domanda di inserimento nell'Elenco Nazionale di cui sopra è presentata al Consiglio dell'Ordine Circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio Nazionale Forense; avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai fini della permanenza nell'Elenco dei Difensori d'Ufficio sono condizioni necessarie:

a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento;

b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.

Il professionista iscritto nell'Elenco Nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell'Ordine Circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio Nazionale Forense; in caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d'ufficio dall'Elenco Nazionale; inoltre, i professionisti iscritti all'Elenco Nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.

E' istituito presso l'Ordine Forense di ciascun capoluogo del Distretto di Corte d'Appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria; non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche; l'ufficio di cui sopra gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun Ordine Forense esistente nel Distretto di Corte d'Appello.

Il sistema informatizzato di cui sopra deve garantire:

a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui sopra;

b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;

c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio.

I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui sopra, hanno l'obbligo della reperibilità.

L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui sopra, mediante accesso (preventivamente autorizzato) e interrogazione del relativo sistema informatizzato.

Consulta, altresì, il seguente link del Consiglio Nazionale Forense:

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-ordini/difese-dufficio.html

Per il Distretto Giudiziario di Reggio Calabria la funzione sopra descritta è operativa, per gli Uffici Giudiziari, al seguente link e alla relativa guida operativa:

https://www.difensoridiufficio.it/pavv/jsp/introPageMag.jsp

[Visualizza Guida operativa]


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