L’Istanza di Liquidazione in materia di Patrocinio a spese dello Stato ex art. 83/3-bis/DPR 115/2002
Print Friendly and PDF

Aggiornato al 15/3/2018

New: In materia si consiglia la lettura della circolare ministeriale del 10/1/2018 sull’art. 83/3-bis del TUSG, consultabile al seguente allegato pdf:

[Visualizza ALLEGATO_MINISTERO GIUSTIZIA_PATROCINIO_CIRCOLARE 10.1.2018_ART. 83-3BIS TUSG]

Per le richieste di liquidazione in materia di Patrocinio a spese dello Stato, nelle cause civili e penali, a decorrere dal 12/8/2016 sono operative diverse modalità organizzative, giuste direttive dirigenziali nr. 211 Prot. Int. del 12/8/2016 la cui adozione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore (in data 1/1/2016) del comma 3-bis dell’art. 83 del DPR 115/2002 (TUSG), aggiunto dal comma 783 dell’art. 1 della Legge 208/2015 (di stabilità 2016).

In particolare, poiché il decreto di liquidazione è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase del processo cui si riferisce, il Difensore del Patrocinio può in atto depositare la richiesta di liquidazione direttamente all’udienza definitoria o in prossimità della medesima, senza il preventivo deposito presso l’Ufficio Unico delle Spese di Giustizia Anticipate e conseguente registrazione preliminare al SIAMM.

Per tali motivi, sono state adottate le disposizioni organizzative di seguito esposte.

Per il Settore Civile, le nuove istanze di liquidazione dei Difensori del Patrocinio devono essere depositate presso o a cura della Cancelleria Civile titolare del procedimento, unitamente alle eventuali successive integrazioni interlocutorie (Contenzioso, Fallimenti, Esecuzioni, Volontaria Giurisdizione, Lavoro e Previdenza).

Dette richieste possono essere depositate dal Difensore prima, contestualmente o dopo la definizione di fase (secondo la valutazione interpretativa del singolo Avvocato circa gli eventuali effetti preclusivi di una presentazione della richiesta liquidatoria successiva alla definizione di fase del procedimento) , nonché in forma cartacea oppure telematica (PCT).

Il decreto di liquidazione è depositato presso o a cura della Cancelleria Civile titolare del procedimento, che provvederà alle comunicazioni telematiche (tramite PCT) sia all’Avvocato beneficiario che alle parti processuali costituite in giudizio, mediante PEC ai rispettivi Procuratori, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 84 e 170 del TUSG.  

Successivamente, pervenuti gli atti in copia conforme, l’Ufficio Unico delle Spese di Giustizia Anticipate procederà alla registrazione al SIAMM, all’invio degli atti al Pubblico Ministero ex artt. 84 e 170 del TUSG, nonché agli adempimenti finalizzati al pagamento.

Per il Settore Penale, le nuove istanze di liquidazione dei Difensori del Patrocinio devono essere depositate presso la Cancelleria Penale titolare del procedimento, unitamente alle eventuali successive integrazioni interlocutorie (Dibattimento, Assise, Misure di Prevenzione e GIP-GUP).

Dette richieste in forma cartacea possono essere depositate dal Difensore prima, contestualmente o dopo la definizione di fase (secondo la valutazione interpretativa del singolo Avvocato circa gli eventuali effetti preclusivi di una presentazione della richiesta liquidatoria successiva alla definizione di fase del procedimento) .

Il decreto di liquidazione è depositato a cura della Cancelleria Penale titolare del procedimento, che provvederà alla trasmissione, unitamente agli atti prescritti in copia conforme, all’Ufficio Unico delle Spese di Giustizia Anticipate per la registrazione al SIAMM, le comunicazioni di rito ex artt. 84 e 170 del TUSG e gli adempimenti finalizzati al pagamento.  

 

Per entrambi i Settori Civile e Penale, si raccomanda ai Difensori interessati di corredare la richiesta di liquidazione, anche se presentata in udienza o depositata presso la rispettiva cancelleria civile o penale, degli atti necessari ai fini della registrazione al SIAMM e del pagamento a cura dell’Ufficio Unico Spese di Giustizia Anticipate.

Ai fini del pagamento, il beneficiario della liquidazione deve fornire all'ufficio tutti i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio) e fiscali (codice fiscale, Partita IVA ovvero, per le persone giuridiche, la denominazione completa, la sede legale e la partita IVA) ed in caso di richiesta di accreditamento in conto corrente, vanno fornite – altresì - le coordinate bancarie/banco posta, con particolare riguardo al codice IBAN, utilizzando il seguente modello.

[Visualizza allegato - Anagrafica]

Ogni richiesta di liquidazione, redatta in forma libera, deve essere compilata e corredata da eventuale documentazione in conformità alla normativa regolatrice la materia, al fine di consentire al Giudice procedente l’emissione del decreto di liquidazione ed agli Uffici USG e Funzionario Delegato la successiva lavorazione finalizzata al pagamento.

A tal fine i beneficiari sono invitati, a titolo meramente collaborativo, ad allegare ad ogni richiesta di liquidazione una nota integrativa, riepilogativa dei dati SIAMM da inserire in sede di lavorazione dell’istanza o del decreto, utilizzando il seguente modello.

[Visualizza allegato - Nota difensori]

 

Per il Patrocinio a spese dello Stato, in materia sia civile che penale, ai sensi degli artt. 80-81 del TUSG, i Difensori devono corredare la richiesta di liquidazione con certificazione o autocertificazione di iscrizione negli Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i C.O.A. di Locri, Palmi, Reggio Calabria e di altri Distretti Giudiziari.

Per maggiori informazioni consulta le seguenti pagine del sito:

Il Patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Il Patrocinio a spese dello Stato in materia civile

Scarica allegato autocertificazione [File DOC - 66KB]

Si segnala, altresì, che gli atti trasmessi all’Ufficio USGA per il pagamento devono essere corredati di copia conforme all’originale dell’istanza e del decreto o delibera di ammissione al beneficio del Patrocinio penale o civile.

 

Per ulteriori dettagli sull’istanza di liquidazione in generale si consulti la seguente pagina del Portale:

» L’Istanza di Liquidazione


Print Friendly and PDF