Il ricorso in opposizione al decreto di liquidazione
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Aggiornato al 25/10/2016

Avverso i decreti di liquidazione in materia di Spese di Giustizia, è previsto come mezzo d’impugnazione il ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 115/2002, che richiama la disciplina di cui all’art. 15 del D.Lgs. 150/2011 e cioè il RITO CIVILE SOMMARIO DI COGNIZIONE.

Tale ricorso, pertanto, deve essere depositato presso le Sezioni Civili Affari Contenziosi (4° piano –Ufficio Registro Generale), con iscrizione al Ruolo Generale Aff. Civ. Cont. e versamento sia del Contributo Unificato ai sensi degli artt. 9 e ss. TUSG, sia dei diritti per le anticipazioni forfettarie di cui all’art. 30 TUSG.

L’ordinanza che definisce il giudizio d’opposizione non è appellabile ai sensi dell’art. 15/6°c. del D.Lgs. 150/2011 ed è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 702-ter/6°c./CPC.

Salva diversa valutazione del Giudice procedente, giuste Circolare ministeriale n. 148412.U del 9/11/2012, Dip. Aff. Giust. - Dir. Gen. Giust. Civ. e, da ultimo Sentenza Corte Costituzionale del 12 maggio 2016 n. 106, il termine per la proposizione del ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione (quello pregresso era di gg. 20, sul quale – tuttavia - il Legislatore del D.Lgs. 150/2011 nulla ha disposto), è da ritenersi di gg. 30 a decorrere dalla comunicazione dell’avviso e, pertanto, il decreto di liquidazione può essere reso esecutivo - in mancanza di opposizione -  solo decorsi gg. 30 dall’ultima comunicazione.


Tipologie di provvedimenti liquidatori
di cui al D.P.R. 115/2002 (TUSG)
Mezzi e termini
d’impugnazione
Decreto di liquidazione onorari DIFENSORI, nell’ambito del GRATUITO PATROCINIO CIVILE E PENALE, di cui all’art. 82 TUSG.

Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso, è proponibile ricorso in opposizione art. 84 TUSG, ai sensi dell’art. 170 TUSG, che richiama la disciplina di cui all’art. 15 D.Lgs. 150/2011 e cioè il RITO CIVILE SOMMARIO DI COGNIZIONE presso le SEZIONI CIVILI AFFARI CONTENZIOSI.

L’opposizione si presenta mediante ricorso al Presidente del Tribunale ex artt. 702/bis e ss. CPC, da depositare presso le Sezioni Civili con iscrizione al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi (4° piano) e versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell’art. 30 del TUSG.
Decreto di liquidazione onorari del DIFENSORE, nell’ambito del processo PENALE, della persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, del DIFENDORE d’ufficio e del DIFENSORE di persona irreperibile, di cui agli artt. 115, 116 e 117 TUSG.
Decreto di liquidazione compenso AUSILIARIO del giudice e CONSULENTE TECNICO DI PARTE, nell’ambito del GRATUITO PATROCINIO CIVILE E PENALE, di cui all’art. 83 TUSG.
Decreto di liquidazione compenso INVESTIGATORE PRIVATO dell’indagato o imputato ammesso al GRATUITO PATROCINIO PENALE, di cui all’art. 104 TUSG.
Decreto di liquidazione compenso AUSILIARIO del giudice e CUSTODE, nell’ambito del processo CIVILE E PENALE, di cui all’art. 168 TUSG.

Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso, è proponibile ricorso in opposizione art. 170 TUSG, che richiama la disciplina di cui all’art. 15 D. Lgs. 150/2011 e cioè il RITO CIVILE SOMMARIO DI COGNIZIONE presso le SEZIONI CIVILI AFFARI CONTENZIOSI.

L’opposizione si presenta come sopra indicato.
Decreto di liquidazione compenso IMPRESE PRIVATE o MINISTERO DIFESA, per demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi, nell’ambito del processo PENALE, di cui all’art. 169 TUSG.
Decreto di liquidazione SPESE STRAORDINARIE nell’ambito del processo PENALE, di cui all’art. 70 TUSG.

Per conoscere nei dettagli il contenuto della menzionata sentenza e della normativa in tal sede richiamata, consulta il seguente pdf:

[Visualizza allegato - Opp. Liqu. - Sent. Corte Cost. 106/2016 - Normativa]

 

 

Una ipotesi particolare … …

Il ricorso ex art. 42/7°c. del D.Lgs. 159/2011 in materia di Misure di Prevenzione Patrimoniali

In materia di Misure di Prevenzione Patrimoniali, avverso il decreto finale di liquidazione delle spettanze dovute ex lege all’Amministratore Giudiziario, può essere proposto, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avviso, ricorso dinanzi la Corte d’Appello ai sensi dell’art. 42/7°c. del Codice Antimafia (D.Lgs. nr. 159 del 6/9/2011).

La Corte d’Appello decide in camera di consiglio entro 15 giorni dal deposito del ricorso.

Tuttavia, se anche in tale ipotesi viene presentata opposizione ai sensi dell’art. 170 del TUSG (D.P.R. 115/2002), secondo le forme del rito civile sommario di cognizione presso questo Tribunale, ricevuto l’atto dall’Ufficio Ruolo Generale delle Sezioni Civili Affari Contenziosi, sarà il Giudice Civile a decidere sull’ammissibilità o meno del ricorso.


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