Il Lavoro di Pubblica Utilità (L.P.U.)
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Aggiornato al 19/6/2017

Il Lavoro di Pubblica Utilità, come delineato nel D.Lgs. 28/08/2000 nr. 274 (art. 54) recante disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, nonché nel D.M. del 26/3/2001 di cui al menzionato art. 54/6°c., costituisce, salvo espresse deroghe in specifiche ipotesi di legge, la disciplina generale di riferimento per quanto concerne il LPU.

Per la normativa in dettaglio sopra richiamata consulta: [Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_ LPU_NORMATIVA_A1_D.Lgs. 274_2000]

Nell’ambito del sistema penale, in base a tale normativa, il Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L’attività viene svolta nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle Amministrazioni, agli Enti o alle Organizzazioni, sopra menzionate, che hanno sottoscritto con il Ministro o con i Presidenti dei Tribunali delegati, apposite CONVENZIONI, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le Autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni.

Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa dell’interessato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive; i relativi oneri sono posti a carico delle Amministrazioni, delle Organizzazioni o degli Enti coinvolti.

Salvo quanto diversamente disposto in specifiche ipotesi di legge, l'attività viene svolta nell'ambito della Provincia in cui risiede il soggetto, salvo che il Giudice, su richiesta dell’interessato, lo ammetta a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dell’ambito della Provincia in cui risiede; comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’interessato; il quale – tuttavia – può richiedere di essere ammesso a svolgere il LPU per un tempo superiore alle sei ore settimanali; la durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Il LPU, in particolare, ha ad oggetto:

  1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  2. prestazioni di lavoro nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Il LPU in parte diversamente descritto in specifiche disposizioni di legge

Codice della strada D.Lgs. 285/1992 (art. 186) - Guida sotto l'influenza dell'alcool: il LPU consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Codice della strada D.Lgs. 285/1992 (art. 187) - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti: il LPU consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente.

L. 689/1981 (art. 105), in materia di conversione della pena pecuniaria inflitta al condannato per insolubilità: il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza; tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza.

D.L. 122/1993 (art. 1/1-bis, quater, quinquies e sexies), in materia di norme sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa, al quale si richiama anche la L. 401/1989 (art. 6/7°c.), in materia di DASPO (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive): possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche.

L. 67/2014 (art. 168-bis/CPP), in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato: il LPU consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato; la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

 

L’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (U.D.E.P.E.)

L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni sopra meglio descritte, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Sul punto, è l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna, di regola, incaricato dal Giudice di verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.

In merito, è utile sapere che novità di rilievo della recente riforma dell’organizzazione del Ministero della Giustizia (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84) è l’ampliamento delle competenze del Dipartimento per la Giustizia Minorile, mediante l’istituzione del nuovo “Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità” (Decreto del Ministero della Giustizia 17 novembre 2015), al quale viene assegnata anche l’esecuzione di tutte le misure alternative e le sanzioni sostitutive alla detenzione in carcere, adottando così una moderna struttura di controllo del c.d. sistema PROBATION (esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure), secondo i più avanzati modelli europei.

Il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è costituito, oltre che dalla Direzione generale del personale, dalla Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, con competenza in materia di esecuzione delle pene nella comunità, i cui uffici periferici per la Regione Calabria sono: l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (U.D.E.P.E.) per le ex province di Reggio Calabria e Vibo Valentia con sede in Reggio Calabria, l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria con sede in Catanzaro (con funzioni sia di indirizzo e coordinamento su tutto il territorio, sia di E.P.E. per le ex province di Catanzaro, Crotone e Cosenza), nonché il Centro per la giustizia minorile per la Calabria con sede in Catanzaro.

Gli Uffici Distrettuali (U.D.E.P.E.) di cui sopra hanno, pertanto, sostituito i soppressi Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), che erano uffici periferici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

L’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna per le ex province di Reggio Calabria e Vibo Valentia (denominato U.D.E.P.E. di Reggio Calabria), ha sede in Reggio Calabria, via Vico Vitetta, n. 26 – CAP 89133; contatti: tel. 0965.590591 - 593445 - 598931 – 590409, P.E.C. [email protected], P.E.O. [email protected].

Vedi Giustizia Map RC

15)-Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (U.D.E.P.E.) di Reggio Calabria
http://www.polizia-penitenziaria.it/p-r-a-p-catanzaro/400-reggio-calabria-u-e-p-e

Vico Vitetta, 26 - 89133 - Reggio Calabria(RC)
Tel. 0965.590591 - 593445 - 598931 – 590409

P.E.C.:
P.E.O.:
Codice Fiscale:
Codice IPA:

[email protected]
[email protected]
92017430809
HCJDJB

 

La manifestazione di disponibilità alla stipula di Convenzioni per lo svolgimento
del Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) con il Tribunale di Reggio Calabria

 

Il Tribunale di Reggio Calabria

considerato che, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. del 28/08/2000 nr. 274 e del Decreto Ministeriale – Ministero della Giustizia – del 26/03/2001, il Lavoro di Pubblica Utilità, inteso come prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, deve essere svolto sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, giusta delega ministeriale, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture operanti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni, pubblici e privati, come di seguito indicati,

atteso che l’istituto del Lavoro di Pubblica Utilità vada incrementato e diffuso in quanto alternativo ai tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio, nell’ottica della disincentivazione delle pene detentive carcerarie, nonché finalizzato a riportare nell'idea rieducativa, quale principio fondamentale del sistema sanzionatorio penale, un complesso e integrato programma sia di aiuto sociale alla collettività che di trattamento personalizzato di recupero, a sostegno del soggetto resosi autore di un determinato reato;

ritenuta la necessità di offrire una piattaforma il più possibile ampia e variegata di prestazioni di pubblica utilità, come di seguito meglio descritte, tale sia da consentire un trattamento rieducativo personalizzato ed adattato all’ambiente sociale, familiare ed economico del soggetto, sia da non pregiudicarne le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute, sia da salvaguardare le specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’interessato, per un più agevolato inserimento o reinserimento nel tessuto sociale ed economico della collettività;

I N V I T A

le amministrazioni e gli enti pubblici (Stato, regione, provincia, comuni, aziende sanitarie, musei, siti archeologici, parchi, riserve ed aree naturali protette, università ed enti equiparati, gestori di pubblici servizi ed altre articolazioni sul territorio);

le istituzioni e gli enti che operano nel campo della protezione civile, della tutela del patrimonio ambientale e culturale (ivi compresa la collaborazione ad opere di tutela della flora e della fauna, di prevenzione del randagismo degli animali, di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie, pinacoteche, biblioteche e centri di cultura in genere), nonché nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, della manutenzione e del decoro di ospedali, case di cura, beni del demanio e del patrimonio pubblico (ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze dell’Ordine);

le associazioni di volontariato, le organizzazioni di assistenza sociale o medica, operanti, in particolare, a sostegno di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari, nonché i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

a manifestare la propria disponibilità a stipulare, con il Tribunale di Reggio Calabria, una convenzione per lo svolgimento, presso le proprie strutture, di Lavori di Pubblica Utilità ex  art. 54  D.Lgs. 274/2000 e D.M. 26/03/2001.


Tale manifestazione d’interesse potrà essere inoltrata, con dichiarazione indirizzata al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, mediante servizio postale, messaggio di posta elettronica o consegna diretta, ai seguenti recapiti ed uffici:

 

Per i Contatti e l’Articolazione degli Uffici vai alla seguente pagina:

Contatti
Peo / Pec / Tel
Referenti

 

Tribunale di Reggio Calabria
Via Sant'Anna II Tronco – Palazzo CE.DIR. / 89128 – Reggio Calabria (RC)
Tel. Centralino 0965.857.1

P.E.C.:
P.E.O.:

[email protected]
[email protected]

 

Referenti della Presidenza, per informazioni, appuntamenti e consegna diretta, c/o uffici al 3° piano / torre due dx – torre tre sx Dir. Amm.
Funz. Giud.
Ass. Giud.
Ass. Giud.
Giuseppina
Francesca
Anna
Fabio F.sco
ARTUSO
PRATTICÒ
BATTAGLIA
PROCOPIO
0965.857.7987
0965.857.7980
0965.857.7984
0965.857.7978

 

Per la Dislocazione degli Uffici vai alla seguente pagina:

Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 

 

Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:

Orario
di apertura al Pubblico


Di seguito si richiamano le Convenzioni sul LPU già stipulate tra il Tribunale di Reggio Calabria (su delega ministeriale) e gli Enti che hanno espresso in materia manifestazione d’interesse.

 

Le Convenzioni per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità (LPU)
stipulate con gli Enti dal Tribunale di Reggio Calabria

 

 

Approfondisci l’argomento consultando il seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_3.wp

Home » Itinerari a tema » Carcere e probation » Probation » Lavoro di pubblica utilità,

nonché le ipotesi di applicazione del LPU nel processo penale, di seguito in sintesi illustrate.

 

Le ipotesi di applicazione del Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) nel processo penale

 

A. LPU COME SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA

 

A/1. Il Lavoro di Pubblica Utilità, come delineato nel D.Lgs. 28/08/2000 nr. 274 (art. 54) recante disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, nonché nel D.M. del 26/3/2001 di cui al menzionato art. 54/6°c., costituisce, salvo espresse deroghe, la disciplina generale di riferimento per quanto concerne il LPU.
Per i reati di competenza del Giudice di Pace
(artt. 52 e ss. del D.Lgs. 274/2000), il LPU si applica, in fase di giudizio e su richiesta dell’imputato, come sanzione sostitutiva, in luogo delle altre pene irrogabili dal Giudice di Pace, ossia la pena pecuniaria o la permanenza domiciliare; il Giudice di Pace, infatti, per i reati di sua competenza diversi da quelli per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, può (e in taluni casi) deve applicare, invece della pena pecuniaria, quella della permanenza domiciliare oppure del lavoro di pubblica utilità; in tali ipotesi, la pena del LPU si applica solo su richiesta dell'imputato, trattandosi di una pena che implica necessariamente una collaborazione qualificata da parte dello stesso condannato.
Il LPU è, inoltre, disposto come sanzione alternativa in caso di condanna a pena pecuniaria e di successiva conversione della medesima in LPU, richiesta dal condannato per insolvibilità.

Per la normativa in dettaglio, consulta: [Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_ LPU_NORMATIVA_A1_D.Lgs. 274_2000]

 

A/2. In caso di violazione della disciplina sugli stupefacenti, limitatamente all’ipotesi di lieve entità, qualora non debba essere concessa la sospensione condizionale della pena (art. 73 D.P.R. 309/1990), il LPU viene concesso dal Giudice come pena sostitutiva della pena inflitta con sentenza di condanna.

Per la normativa in dettaglio, consulta: [Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_ LPU_NORMATIVA_A2_D.P.R. 309_1990]

 

A/3. In caso di guida sotto l’influenza dell’alcool, purché il conducente non abbia provocato un incidente stradale (art. 186 Codice della Strada), il LPU viene concesso dal Giudice come pena sostitutiva della pena inflitta con sentenza o decreto di condanna; in caso di guida in stato di alterazione psico–fisica per uso di sostanze stupefacenti, purché il conducente non abbia provocato un incidente stradale (art. 187 Codice della Strada), il LPU viene concesso dal Giudice come pena sostitutiva della pena inflitta con sentenza o decreto di condanna.

Per la normativa in dettaglio, consulta: [Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_ LPU_NORMATIVA_A3_D.Lgs. 285_1992]

 

A/4. Il LPU è, inoltre, disposto come sanzione alternativa in caso di condanna a pena pecuniaria e di successiva conversione della medesima in LPU, richiesta dal condannato per insolvibilità permanente (art. 660 CPP e artt. 102 e ss. della c.d. Legge di depenalizzazione nr. 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni).

Rateizzazione della pena pecuniaria. - La persona condannata a una pena pecuniaria, qualora si trovi temporaneamente nell’impossibilità di pagarla per insolvenza momentanea, può chiedere la rateizzazione del pagamento; la domanda, in carta semplice, deve essere indirizzata al Magistrato di Sorveglianza competente sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio.

Conversione della pena pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo. - Diversa è la condizione di pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità effettiva, cioè per impossibilità permanente del condannato di pagare la pena pecuniaria; in tal caso, la società per la gestione dei crediti (Equitalia Giustizia), dopo aver cercato di applicare anche le procedure esecutive di recupero forzoso (ad esempio, pignoramenti o ipoteche), invierà gli atti alla Procura della Repubblica che li trasmetterà al Magistrato di Sorveglianza, il quale, verificata l’effettiva e permanente impossibilità di pagare, potrà disporre la conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata o nel lavoro sostitutivo secondo le ipotesi di legge, nella misura di un giorno ogni 250 euro di pena pecuniaria (il LPU può essere disposto solo su richiesta del condannato); l’interessato potrà chiedere il “differimento della conversione” per un massimo di sei mesi, cioè chiedere altri sei mesi di tempo per poter pagare la pena pecuniaria prima di iniziare la liberà controllata o il lavoro sostitutivo; il pagamento della pena pecuniaria è comunque possibile in qualsiasi momento, anche dopo la conversione.

Per la normativa in dettaglio, consulta: [Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_ LPU_NORMATIVA_A4_660.CPP_L. 689_1981]

 

 

B.  LPU COME SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA O AGGIUNTIVA A QUELLA PENALE

 

B/1. In caso di sentenza di condanna per un delitto colposo in violazione del Codice della Strada (art. 224-bis del Codice della Strada), il Giudice può disporre altresì il LPU come sanzione amministrativa accessoria a quella penale.

Per la normativa in dettaglio, consulta: [Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_ LPU_NORMATIVA_B1_D.Lgs. 285_1992]

 

B/2. Il LPU, inteso come sanzione aggiuntiva alla detenzione non carceraria dei domiciliari (art. 1/1°c./lett. ì)/L. 67/2014, al 30/9/2015 NON ANCORA IN VIGORE), in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, potrà essere disposto anche congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi  del menzionato art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 nr. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione.

Per la normativa in dettaglio, consulta: [Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_ LPU_NORMATIVA_B2_L. 67_2014]

 

B/3. In materia di norme a tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive (Legge 401/1989 e successive modifiche), il LPU trova applicazione come sanzione accessoria al DASPO (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive - art. 6/7°c./L. 401/1989). 

Per la normativa in dettaglio, consulta: [Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_ LPU_NORMATIVA_B3_L. 401_1989]

 

B/4. In materia di norme sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa (Decreto Legge 122/1993 e successive modifiche), il LPU trova applicazione come sanzione accessoria (consistente nell’obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità - art. 1/1-bis, quater,  quinquies e sexies / D.L. 122/1993).
In particolare, il D.L. 122/1993 prevede all'art. 1-1bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967).

Per la normativa in dettaglio, consulta: [Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_ LPU_NORMATIVA_B4_D.L. 122_1993]

 

 

C.  LPU COME OBBLIGO PER L’AMMISSIONE A UN BENEFICIO

 

C/1. In materia di concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 CP, il Giudice può o deve disporre il LPU come uno degli obblighi del condannato per essere ammesso alla sospensione condizionale della pena (artt. 165, 167 e 168 CP).
Trattasi, in particolare, di una condotta riparatoria cui può essere subordinata la concessione condizionale della pena ed il cui positivo svolgimento, unitamente al trascorrere del tempo previsto, consente di ottenere l'estinzione del reato per il quale si è riportato la condanna.

Per la normativa in dettaglio, consulta: [Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_ LPU_NORMATIVA_C1_165 CP]

 

C/2. In tale fattispecie, il LPU trova applicazione come uno degli obblighi dell’imputato per beneficiare della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168/bis-ter-quater CP, introdotti dalla Legge 28 aprile 2014 nr. 67, sospensione finalizzata - in caso di esito positivo della prova - alla definizione con sentenza di non doversi procedere (o non luogo a procedere) per estinzione del reato.
Il LPU si applica, quindi, nel corso della pendenza del procedimento e non con la sentenza di condanna, come una delle condotte riparatorie previste per estinguere il reato in alternativa all’eventuale condanna.
Il nuovo Istituto, introdotto dalla L. 67/2014, subordina la sospensione del procedimento penale in corso (e la successiva estinzione del reato in caso di esito positivo della prova) all’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero (programma di trattamento U.D.E.P.E.), nonché alla prestazione di azioni riparatorie aventi lo scopo di eliminare le conseguenza pericolose o dannose del reato e, nel caso cui sia possibile, anche di azioni risarcitorie; la concessione del beneficio è, inoltre, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste nello svolgere attività a favore del settore pubblico (attività non retribuita in favore della collettività); l'esito positivo della prova estingue il reato con sentenza di non doversi procedere, senza – tuttavia - pregiudicare l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Per la normativa in dettaglio, consulta: [Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_ LPU_NORMATIVA_C2_MESSA ALLA PROVA]

e per ulteriori approfondimenti vai alla pagina:

Sospensione con messa alla prova: Notizie utili

 

Infine, per completezza espositiva, si precisa che il LPU costituisce, altresì, una modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al lavoro all’esterno, nelle ipotesi previste dall’Ordinamento Penitenziario (per quest'ultima tipologia, la competenza è dell'Istituto di pena dove il condannato è detenuto).


Informazioni per Enti e Associazioni interessati al Lavoro di Pubblica Utilità ed alla Messa alla prova.

  • Per lo schema di convenzione sul Lavoro di Pubblica Utilità Utilità in specifiche ipotesi di sentenza di condanna penale, visualizza i seguenti file:
    format per le Associazioni
    [ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_FORMAT_CONVENZIONE_LPU_54.D.LGS.274.2000_ALTRO_ASSOCIAZIONE]
    format per gli Enti
  • (new - in corso di allestimento)
    [ALLEGATO_TRIB.RC_PENALE_FORMAT_CONVENZIONE_LPU_54.D.LGS.274.2000_ALTRO_ENTE]
  • (new - in corso di allestimento)


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