Depenalizzazione: da reati a illeciti civili e amministrativi (D.Lgs. 7-8/2016)
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Aggiornato al 18/3/2016

Si ritiene utile fornire un approfondimento sulla recente depenalizzazione, poiché nell’ambito del Settore Penale frequenti sono gli accessi di Cittadini diretti interessati per informazioni e chiarimenti e, pertanto, l’Utenza alla quale in tale sede ci si rivolge non è quella giuridicamente qualificata.


A seguito dell’entrata in vigore, dal 6/2/2016, dei Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 15/01/2016, mediante specifico richiamo normativo sono 15 i reati del Codice Penale convertiti in illeciti “civili” e amministrativi e 7 quelli previsti da Leggi Speciali depenalizzati come illeciti amministrativi; più numerose sono, invece, le fattispecie penali previste da Leggi Speciali assoggettate alla c.d. “depenalizzazione cieca”, per effetto dell’applicazione della clausola generale di cui all’art. 1 del D.Lgs. 8/2016 (salva la presenza di aggravanti che assurgono a figure autonome di reato), reati commutati ex lege in illeciti amministrativi; di questi ultimi reati si riportano in tabella alcune ipotesi esemplificative. Codice Penale e   Leggi Penali Speciali
Reati “minori Altri Reati:
Delitti e Contravvenzioni
D.Lgs. 8/2016 D.Lgs. 7/2016
in vigore dal 06/02/2016 in vigore dal 06/02/2016
ILLECITI AMMINISTRATIVI ILLECITI CIVILI ILLECITI PENALI
accertati e sanzionati da: accertati e sanzionati da: accertati e sanzionati da:
Autorità Amministrativa
competente per materia (Prefetto e altre Pubbliche Istituzioni)
Autorità Giudiziaria
Giudice Civile
Autorità Giudiziaria
Giudice Penale
nell’ambito di un … nell’ambito di un … nell’ambito di un …
Procedimento Amministrativo Processo Civile Processo Penale
attivato dai diversi organi
amministrativi preposti
azione civile risarcitoria
esercitata dalla persona danneggiata
azione penale esercitata dal Pubblico Ministero (d’ufficio o a querela della persona offesa, al cui interno può essere esercitata anche l’azione civile risarcitoria dalla persona offesa dal reato, che si costituisce parte civile)
sanzione pecuniaria amministrativa
(oltre sanzione accessoria)
sanzione pecuniaria civile
(devoluta alla Cassa delle Ammende e solo per fatti dolosi)
sanzioni penali:
pene pecuniarie e/o detentive,
nonché pene altrimenti restrittive della libertà personale, sostitutive o alternative (oltre pene accessorie)
ELENCO REATI DEPENALIZZATI DAI D.LGS. 7-8/2016
ILLECITI CIVILI – SANZIONE PECUNIARIA CIVILE (OLTRE RISARCIMENTO DANNI)
EX REATI DEL CODICE PENALE CONVERTITI IN ILLECITI “CIVILI” AI SENSI DEL D.LGS. 7/2016
Reati contro la fede pubblica (sanzione pecuniaria da euro 200 a euro 12mila):
1) - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
2) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
3) - Falsità su foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'art. 486 c.p.  Atto privato (art. 488 c.p.)
4) - Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, 2° comma c.p.)
5) - Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (art. 490 c.p.)
Reati contro la persona (sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila ovvero da euro 200 a euro 12mila se il fatto è determinato o è commesso in presenza di più persone):
6) - Ingiuria (art. 594 c.p.)
Reati contro il patrimonio (sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila):
7) - Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)
8) - Danneggiamento semplice (art. 635, 1° comma c.p.)
9) - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.)
Ipotesi di sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:
a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;
b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;
c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;
d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;
f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Ipotesi di sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila:
a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;
b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri (si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito);
c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno (si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito);
d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;
e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;
f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo (chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa), nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone.
ILLECITI AMMINISTRATIVI – SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA
EX REATI DEL CODICE PENALE CONVERTITI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI - ART. 2/D.LGS. 8/2016 
Reati contro la moralità e il buon costume (art. 2/1°-2°c./D.Lgs. 8/2016) (sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila e da euro 10mila a euro 50mila):
10) - Atti osceni (art. 527, 1° comma c.p.)
11) - Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p., 1° e 2° comma c.p.)
Contravvenzioni di polizia (art. 2/3°-4°-5°-6°c./D.Lgs. 8/2016)
 (sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 15mila e da euro 5mila a euro 10mila):
12) - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652, 1° e 2° comma c.p.)
13) - Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.)
14) - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p., 1°, 2° e 3° comma c.p.)
15) - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726 c.p.)
EX REATI DA LEGGI SPECIALI CONVERTITI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI - ART. 3/D.LGS. 8/2016 
Pubblica sicurezza – art. 3/1° c./D.Lgs. 8/2016 (sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila):
1) - Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11 R.D. n. 234/1931)
Diritto d'autore – art. 3/2°c./D.Lgs. 8/2016
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila):
2) - Abusiva concessione in noleggio (art. 171-quater l. n. 633/1941)
Guerra
– art. 3/3°c./D.Lgs. 8/2016 (sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila):
3) - Omissione di denuncia di beni (art. 3 d.lgs. luogotenenziale n. 506/1945)
Macchine utensili – art. 3/4°c./D.Lgs. 8/2016
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 15mila):
4) -  Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 l. n. 1329/1965)
Commercio
– art. 3/5°c./D.Lgs. 8/2016 (sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila):
5) - Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (art. 16 d.l. n. 745/1970)
Previdenza – art. 3/6°c./D.Lgs. 8/2016
(sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila se l'importo omesso è inferiore a 10mila euro annui, altrimenti reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro):
6) - Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 d.l. n. 463/1983)
Sostanze stupefacenti – art. 3/7°c./D.Lgs. 8/2016
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila):
7) - Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, 2° comma, d.p.r. n. 309/1990)
ALCUNI EX REATI DA LEGGI SPECIALI CONVERTITI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.LGS. 8/2016 (DEPENALIZZAZIONE “CIECA”) 
Codice della Strada (sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila):
1) - Guida senza patente (art. 116, 15° comma, d.lgs. n. 285/1992)
Riciclaggio
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila):
2) - Omessa identificazione (art. 55, 1° comma, d.lgs. n. 231/2007)
3) - Omessa registrazione (art. 55, 4° comma, d.lgs. n. 231/2007)
Aborto
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila):
4) - Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge (art. 19, 2° comma, l. n. 194/1978)
Contrabbando
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 50mila):
5) - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. n. 43/1973)
6) - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. n. 43/1973)
7) - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. n. 43/1973)
8) - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. n. 43/1973)
9) - Contrabbando nelle zone extradoganali (art. 286 d.p.r. n. 43/1973)
10) - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. n. 43/1973)
11) - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. n. 43/1973)
12) - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. n. 43/1973)
13) - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. n. 43/1973)
14) - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. n. 43/1973)
15) - Altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. n. 43/1973)
16) - Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 d.p.r. n. 43/1973)
Fallimento
:

17) - Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (art. 235 R.d. n. 267/1942)
Società
:

18) - Impedito controllo ai revisori (art. 29 d. lgs. n. 39/2010)
Assegni bancari
:

19) - Emissione di assegno da parte dell'istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 r.d. n. 1736/1933)
20) – Altre ipotesi, quali a titolo di esempio quelle riconducibili alla normativa L. 152/2001, D.Lgs. 198/2006, D.Lgs. 276/2003, L. 686/1961, L. 12/1973, D.L. 663/1979 … …    

 

In dettaglio … … per saperne di più … …

Con l’emanazione dei decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016 – pubblicati in G.U. del 22 gennaio 2016 n. 17 e in vigore dal 6 febbraio, si è proceduto a un doppio intervento legislativo: il primo contenente disposizioni in materia di abrogazione e modificazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili e il secondo recante disposizioni in materia di depenalizzazione in senso tecnico.

I decreti legislativi in questione, pertanto, modificano sostanzialmente lo scenario dell'ordinamento penale italiano, depenalizzando o abrogando oltre 40 figure di reato, che vengono ricondotte nell’ambito del procedimento amministrativo o del processo civile: il legislatore, infatti, accanto ai reati trasformati in illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. n. 8/2016, ha previsto con il D. Lgs. N. 7/2016 che altri perdano il carattere di illecito penale per assumere quello di illecito civile.

La ratio di questi due interventi normativi è da rinvenire nella necessità di deflazione del carico giudiziario penale e della effettività della sanzione, in considerazione della scarsa offensività degli illeciti colpiti dalla novella legislativa in questione, per i quali si ritiene che la previsione di una sanzione amministrativa o civile possa determinare un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla minaccia di una pena conseguente ad un processo penale dai tempi lunghi, assicurando così una maggiore efficacia della sanzione e, nei casi di illecito civile, anche del risarcimento del danno.

La vera novità di tale riforma è quella di sottrarre dall’area del penalmente rilevante una quantità, sia pure esigua e riduttiva, di reati (per i quali era prevista la procedibilità a querela di parte) sostituendoli con illeciti civili sanzionati con pene pecuniarie civili, alle quali si affianca il risarcimento del danno a favore della persona danneggiata.

Per queste ultime fattispecie, dunque, la risposta sanzionatoria approntata dall’ordinamento non sarà più di carattere penale, ma civile e sarà demandata all’iniziativa della parte che assume di aver subito un danno, previa dimostrazione di una condotta dolosa da parte dell’agente convenuto in giudizio; la sanzione pecuniaria civile, infatti, è subordinata all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla persona offesa.

Trattasi di somma di denaro ulteriore rispetto al risarcimento dei danni effettivamente subiti dalla persona offesa, che il convenuto soccombente può essere condannato a pagare all’esito del giudizio civile, somma preventivamente stabilita dalla legge, non commisurata all’entità del pregiudizio subito dall’attore e da devolvere alla Cassa delle Ammende.

Viene introdotta anche una forma di “recidiva”, trasferendo in sede civile un istituto prettamente penalistico ed istituendo, a tal fine, il registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie, una specie di “casellario civile”, che verrà regolamentato con l’emanazione di apposito decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con il quale saranno stabiliti anche termini e modalità per il pagamento di dette somme sanzionatorie, nonché le relative forme per la riscossione.

Poiché le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice civile competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno, si applicheranno le normali regole di ripartizione della competenza civile tra Tribunale Ordinario e Giudice di Pace, a seconda del valore della controversia di natura risarcitoria.

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, c. 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67

GU n.17 del 2212016 - Vigente al: 06/02/2016

Per il testo normativo, consulta il seguente allegato:  [Visualizza allegato - File PDF 81KB]

Il D.Lgs. 7/2016 prevede l’abrogazione di alcune figure di reato, convertendole in illeciti civili; si tratta, in particolare, della falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), della falsità in foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.), dell'ingiuria (art. 594 c.p.), della sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), dell'appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).

I reati in tal senso depenalizzati sono sostituiti, sul piano sanzionatorio, da sanzioni pecuniarie di natura civile, irrogate dal giudice civile nell’ambito di un processo civile di natura risarcitoria, di importo variabile tra quello compreso tra 100 e 8.000 euro e quello compreso tra 200 e 12.000 euro.

Il decreto in questione prevede, altresì, anche ai fini della presente depenalizzazione, modifiche, integrazioni e sostituzioni ad altri articoli del codice penale (consulta in dettaglio l’art. 2 del D.Lgs. 7/2016): si tratta delle disposizioni del c.p. relative alle altre falsità del foglio firmato in bianco - applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali; all'uso di atto falso; alla soppressione, alla distruzione e all'occultamento di atti veri; ai documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena; ai documenti informatici; ai casi di perseguibilità a querela; all'esclusione della prova liberatoria; alla querela della persona offesa e all'estinzione del reato; alla ritorsione e alla provocazione; al danneggiamento; al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; al danneggiamento di sistemi informatici o telematici; al danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Riassumendo, gli EX REATI DEL CODICE PENALE CONVERTITI IN ILLECITI “CIVILI” AI SENSI DEL D.LGS. 7/2016 sono i seguenti:

Reati contro la fede pubblica (sanzione pecuniaria da euro 200 a euro 12mila):
1) - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
2) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486c.p.)
3) - Falsità su foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'art. 486 c.p.  Atto privato (art. 488 c.p.)
4) - Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, 2° comma c.p.)
5) - Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (art. 490 c.p.)
Reati contro la persona (sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila ovvero da euro 200 a euro 12mila se il fatto è determinato o è commesso in presenza di più persone):
6) - Ingiuria (art. 594 c.p.)
Reati contro il patrimonio (sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila):
7) - Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)
8) - Danneggiamento semplice (art. 635, 1° comma c.p.)
9) - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.)

 

La c.d. depenalizzazione da reati a illeciti civili, sottoposti a sanzioni pecuniarie civili

Il legislatore del D.Lgs. 7/2016 ha configurato determinati illeciti civili (di seguito indicati), condotte che, se dolose, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della c.d. sanzione pecuniaria civile, secondo le modalità in tal sede stabilite.

Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice civile competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno; il quale decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio civile in questione, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti; tra questi provvedimenti presumibilmente non rientra la revoca delle statuizioni civili eventualmente pronunciate con la sentenza di condanna.

Quanto alla destinazione delle somme a tale titolo versate ed alle modalità di pagamento di detta sanzione, il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle Ammende e con successivo decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno stabiliti termini e modalità per il pagamento, nonché le forme per la riscossione dell'importo dovuto.

Inoltre, per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa e l'obbligo di pagare tale sanzione non si trasmette agli eredi.

L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri di commisurazione: a) gravità della violazione; b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; e) personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente.

Il legislatore del D.Lgs. 7/2016 ha, altresì, disposto che si ha reiterazione nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento; conseguentemente, con apposito decreto del Ministro della giustizia, saranno adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie, in cui saranno iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili.

 

In particolare, soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:

a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;

c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;

d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;

f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Soggiace, inoltre, alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila:

a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri (si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito);

c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno (si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito);

d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;

e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;

f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo (chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa), nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone.

 

La c.d. depenalizzazione da reati a illeciti amministrativi, sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, c. 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 GU n.17 del 2212016 - Vigente al: 06/02/2016

 

Per il testo normativo, consulta il seguente allegato:  [Visualizza allegato - File PDF 81KB]

Il D.Lgs. 8/2016 prevede, come disposizione generale, la depenalizzazione di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda: non costituiscono reato ma illeciti amministrativi, in quanto tali soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali era prevista dal sistema sanzionatorio penale la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda.

Particolarmente importante è sottolineare che non risultano essere stati depenalizzati i reati, pur puniti con la pena pecuniaria, previsti nel codice penale, seppur con alcune eccezioni.

Tali eccezioni vanno ravvisate nelle seguenti fattispecie depenalizzate del codice penale: il reato di Atti osceni (art. 527, co. 1, c.p.), il reato di Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, co. 1 e 2, c.p.), il reato di Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 528 c.p.), il reato di Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), il reato di Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p.) e il reato di Atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.).

Nel caso in cui le norme penali, oggetto di depenalizzazione, prevedono l’ipotesi aggravata e la conseguente punibilità con la pena detentiva (sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria), tali ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

La depenalizzazione, inoltre, non si applica ai reati compresi nell'elenco delle Leggi Speciali allegato al presente decreto e si applica, viceversa, ad alcuni reati previsti dalle Leggi Speciali pur essendo prevista la pena detentiva, ciò per effetto delle modificazioni apportate dall’art. 3 del d.Lgs. 8/2016.

Il decreto in questione prevede quale regola base l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a 5.000 euro; da 5.000 a 30.000 euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a 20.000 euro; infine, da 10.000 a 50.000 euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a 20.000 euro.

Se per le violazioni è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 nè superiore a euro 50.000.

REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

  • La regola generale è che la depenalizzazione NON si applica ai reati previsti dal codice penale, anche se è prevista la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda.

  • Sono previste, tuttavia, delle eccezioni in relazione alle quali la depenalizzazione si applica ad alcuni reati del codice penale, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 8/2016 che modifica le seguenti fattispecie:

EX REATI DEL CODICE PENALE CONVERTITI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI - ART. 2/D.LGS. 8/2016 

Reati contro la moralità e il buon costume (art. 2/1°-2°c./D.Lgs. 8/2016) (sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila e da euro 10mila a euro 50mila):
10) - Atti osceni (art. 527, 1° comma c.p.)
11) - Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p., 1° e 2° comma c.p.)

Contravvenzioni di polizia (art. 2/3°-4°-5°-6°c./D.Lgs. 8/2016) (sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 15mila e da euro 5mila a euro 10mila):
12) - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652, 1° e 2° comma c.p.)
13) - Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.)
14) - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p., 1°, 2° e 3° comma c.p.)
15) - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726 c.p.)

 

REATI PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

  • La regola generale è che la depenalizzazione si applica a tutti i reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda.

  • Sono previste, tuttavia, delle eccezioni in relazione alle quali la depenalizzazione si applica ad alcuni reati previsti dalle Leggi Speciali, pur in presenza di previsione di pena detentiva, ciò per effetto delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.Lgs. 8/2016:

EX REATI DA LEGGI SPECIALI CONVERTITI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI - ART. 3/D.LGS. 8/2016 

Pubblica sicurezza – art. 3/1°c./D.Lgs. 8/2016 (sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila):
1) - Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11 R.D. n. 234/1931)
Diritto d'autore – art. 3/2°c./D.Lgs. 8/2016 (sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila):
2) - Abusiva concessione in noleggio (art. 171-quater l. n. 633/1941)
Guerra– art. 3/3°c./D.Lgs. 8/2016 (sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila):
3) - Omissione di denuncia di beni (art. 3 d.lgs. luogotenenziale n. 506/1945)
Macchine utensili – art. 3/4°c./D.Lgs. 8/2016 (sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 15mila):
4) -  Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 l. n. 1329/1965)
Commercio– art. 3/5°c./D.Lgs. 8/2016 (sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila):
5) - Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (art. 16 d.l. n. 745/1970)
Previdenza – art. 3/6°c./D.Lgs. 8/2016 (sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila se l'importo omesso è inferiore a 10mila euro annui, altrimenti reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro):
6) - Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 d.l. n. 463/1983)
Sostanze stupefacenti – art. 3/7°c./D.Lgs. 8/2016 (sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila):
7) - Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, 2° comma, d.p.r. n. 309/1990)

  • Ai sensi dell’art. 1/4°c. del D.Lgs. 8/2016, la depenalizzazione NON si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione:
    • IMMIGRAZIONE;
  • In ogni caso, oltre alla materia dell’Immigrazione, la depenalizzazione NON si applica ai reati previsti dalle Leggi Speciali elencate nell’Allegato al D.Lgs. 8/2016, raccolte per settori già individuati, quali:

    • EDILIZIA ED URBANISTICA;
    • AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO;
    • ALIMENTI E BEVANDE;
    • SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO;
    • SICUREZZA PUBBLICA;
    • GIOCHI D’AZZARDO E SCOMMESSE;
    • ARMI ED ESPLOSIVI;
    • ELEZIONI E FUNZIONAMENTO DEI PARTITI;
    • PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE.

 

Inoltre, nelle ipotesi di seguito indicate, l'autorità amministrativa competente, in caso di reiterazione specifica, con l'ordinanza - ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi: a) art. 668 c.p., b) art. 171-quater della l. n. 633/1941 e c) art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 309/90; allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni prima indicate; in caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In sede di coordinamento, si è anche disposto che, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato (c.d. “recidiva” nell’illecito amministrativo).

 

Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (6 febbraio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
L'autorità giudiziaria deve trasmettere entro 90 giorni gli atti all'autorità amministrativa competente per tutti i procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta dal PM; se il reato risulta estinto per altre cause è sempre il PM a richiedere l'archiviazione.
Quando invece l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
La violazione è notificata dall’autorità amministrativa entro 90 giorni ai trasgressori residenti nel territorio italiano, mentre entro 370 giorni laddove siano residenti oltre i confini nazionali.
Il decreto in questione contiene, altresì, la previsione di un beneficio nel caso in cui il trasgressore paghi entro 60 giorni dalla predetta notifica: in tal caso la sanzione viene ridotta alla metà, ma rimangono le spese del procedimento; il pagamento determina l'estinzione del procedimento.


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