Amm.to buoni fruttiferi e libretti di risparmio – SMARRITI, SOTTRATTI O DISTRUTTI
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Cos’è La procedura di ammortamento di un titolo al portatore consente al detentore dello stesso di ottenerne un duplicato in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dello stesso.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di buoni fruttiferi, libretti di risparmio nominativi o al portatore, polizze, certificati o altri documenti nominativi o al portatore (che devono essere dimostrazione di un titolo o valore depositato in istituti di credito autorizzati), il possessore può chiedere l’ammortamento del titolo per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.
In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.
Normativa di riferimento Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 7 ss. L. 30 luglio 1951, n. 948
Chi può richiederlo
  • Per buoni fruttiferi: l’intestatario o chiunque ne dimostri il diritto
  • Per libretti di risparmio nominativi: l’intestatario o chiunque ne dimostri il diritto
  • Per libretti di risparmio o deposito al portatore: il possessore.
Come si richiede e documenti necessari Chi è legittimato a chiedere il duplicato del titolo deve fare denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo. Nella denuncia vanno inseriti tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il duplicato, oltre che l’identificativo del titolo e le circostanze nelle quali lo si è perso o distrutto.
Se il titolo in questione è un libretto o certificato al portatore, il richiedente deve fare ricorso al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, luogo in cui si trova l’istituto di credito a cui si è fatta denuncia. Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla  denuncia stessa unitamente ad un estratto della banca, da cui risultino i dati necessari ad identificare il libretto o certificato.
Il Presidente del Tribunale emette un decreto con cui pronuncia l’ammortamento del titolo ed autorizza l’istituto emittente a rilasciare un duplicato decorsi 90 giorni dall’affissione del suddetto decreto nei locali aperti al pubblico, purché nel frattempo non venga fatta opposizione.
Copia del decreto va dunque notificata all’istituto emittente, il quale provvederà ad affiggere nei locali aperti al pubblico per 90 giorni consecutivi il suddetto decreto e, decorso il termine, certificherà in calce allo stesso che il decreto è stato affisso per 90 giorni, specificando la data di affissione “dal…. al…”, l’istituto e la filiale presso cui l’affissione è avvenuta.
Decorso il termine è necessario portare la suddetta copia con relativa attestazione di affissione per il rilascio della certificazione  dell’eventuale mancata opposizione a cura dalla cancelleria del registro Generale,  autorizzando così l’istituto ad emettere il duplicato.
Dove si richiede TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
TORRE 3, PIANO III
Costi Contributo unificato
Contributo aggiuntivo di € 27,00
Per il certificato di non interposta opposizione occorre:
  • 1 marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,54
  • 2 marche da ballo da € 16,00 per il Registro Generale Contenzioso (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell’istanza)
Modulistica
  • nota di iscrizione a ruolo
  • modulo per il ricorso


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