Azione civile risarcitoria nel processo penale: spese dovute in caso di esercizio
Print Friendly and PDF

Aggiornato al 30/9/2015

Si ritiene utile fornire alcune nozioni elementari sulle Fasi GIP e GUP (particolarmente complesse) previste dal vigente Codice di Procedura Penale, poiché nell’ambito del Settore Penale frequenti sono gli accessi di Cittadini diretti interessati per informazioni e chiarimenti e, pertanto, l’Utenza alla quale in tale sede ci si rivolge non è quella giuridicamente qualificata.

 

Premesso che qualunque fatto illecito, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, parte offesa è il soggetto al quale il reato ha recato danno; assume la qualifica di parte civile il soggetto danneggiato dal reato o i suoi successori universali quando si costituisce nel processo penale, esercitando al suo interno l’azione civile volta ad ottenere dall’imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui sia stato eventualmente privato in seguito al reato.

La dichiarazione di costituzione di parte civile può essere depositata nella cancelleria del Giudice procedente e notificata, a cura della parte civile, alle altre parti, oppure presentata in udienza, nel rispetto di un termine iniziale (non prima che il P.M. abbia esercitato l’azione penale) e di un termine finale (non dopo gli atti introduttivi del dibattimento).

In caso di condanna, il Giudice Penale decide anche in merito alla domanda avanzata dalla parte civile (restituzioni e/o risarcimento del danno); quando le prove acquisite non consentono di quantificare l’esatto ammontare del danno, il Giudice Penale pronuncia una condanna generica, rimettendo le parti davanti al Giudice Civile per la determinazione del quantum risarcitorio, in tal caso può decidere di condannare, su richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile, al pagamento di una provvisionale, nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova.

Se è chiesta e disposta dal Giudice solo la condanna generica del responsabile, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del Contributo Unificato; viceversa, se è chiesta e disposta dal Giudice, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, è dovuto il Contributo Unificato, in base al valore dell'importo liquidato dal Giudice in sentenza e secondo gli scaglioni di valore aggiornati ex lege.

Tale Contributo Unificato, in particolare, è determinato ex post solo in caso di accoglimento della domanda (mediante prenotazione a debito ed annotazione sul Foglio Notizie) e si calcola in base al valore dell’importo del risarcimento e/o della provvisionale liquidato dal Giudice nella sentenza di condanna.

Oltre il C.U., è dovuta - al momento del deposito dell’atto di costituzione di parte civile - l’anticipazione forfettaria per le notificazioni a richiesta dell’ufficio ex art. 30 TUSG, pari ad € 27,00, mediante esazione della marca sia per ogni atto di costituzione di parte civile nel processo penale (depositato in cancelleria oppure in udienza, con legittimazione al rifiuto dell’atto fiscalmente irregolare ex art. 285/4°c. TUSG), sia per ogni atto di appello o ricorso a cura della parte civile; pertanto, deve essere apposta una marca da € 27,00 sull’atto di costituzione di parte civile e sul successivo atto (eventuale) d’impugnazione della sentenza a cura della parte civile.

Nell’ipotesi in cui la parte civile risulti ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, all’esazione del diritto di anticipazione forfettaria si procede mediante prenotazione a debito sul Foglio Notizie e successivo recupero nei casi di legge nei confronti del condannato in via definitiva.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in unica soluzione, viene liquidata, altresì, l’Imposta di Registro dovuta ex lege nell’ipotesi di condanna sia al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e/o provvisionale, sia al risarcimento in forma generica da determinare in sede civile (mediante prenotazione a debito ed annotazione sul Foglio Notizie della somma liquidata dall’Agenzia delle Entrate a titolo di Imposta di Registro); la registrazione degli atti giudiziari in materia penale, pertanto, andrà effettuata una sola volta e al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Il Contributo Unificato, i diritti di anticipazione forfettaria e l’Imposta di Registro, prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati, divenuta la sentenza definitiva, nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno, in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

Per la determinazione del Contributo Unificato consulta la seguente tabella:

[Visualizza allegato - Contributo unificato - File PDF 381KB]

 

Per la determinazione dell’Imposta di Registro vai al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Calcolare/TassazioneRegistrazioneAttiGiudiziari/


Print Friendly and PDF